L'Associazione
Serial Killer
Casi irrisolti
Pubblicità
L'opinione
News
Store
Link utili
Cinema
Libri
Serial Pixel
Area sondaggi
Rassegna Stampa
Sala multimediale
Virtual Tears
spacer
ATTENZIONE! Da oggi, nell'area STORE, potrete acquistare dei gadget personalizzati con il marchio "SERIAL KILLER CULT". Per maggiori informazioni contattate direttamente la redazione alla E-mail: info@serialkiller.it. Distinti saluti 
Cronaca del processo

L'organo giudicante passa a spiegare i motivi per i quali non possano accettarsi le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici della difesa dell'imputato, i quali ritengono che gli stessi due delitti, oltre che il progetto di fuga, sono da considerare chiare manifestazioni psicotiche, e perciò segni inequivocabili di infermità mentale idonea ad annullare del tutto la capacità di intendere e di volere. Con riguardo al progetto di fuga, abbiamo visto che non può parlarsi di manifestazione psicotica, in quanto è da considerarsi come "idea prevalente". Per quanto concerne i due omicidi, ad avviso dei periti della Corte, non si può parlare di "deragliamento psicotico" della personalità borderline, perché le "rotture psicotiche" tipiche di questa patologia durano nel tempo e sono così eclatanti da rendere necessario il ricovero ospedaliero; per contro, in occasione di entrambi gli omicidi, la riorganizzazione di Chiatti, dopo l'iniziale cedimento fu immediata, totale, lucida, e questo è sufficiente a escludere il vizio totale di mente. In conclusione, affermano i giudici che l'imputato non era nella pienezza delle sue facoltà mentali, in quanto affetto da una complessa sindrome psicopatologica, caratterizzata da un conclamato disturbo narcisistico di personalità e da una costellazione di tratti di numerose altre abnormità psichiche. Inoltre precisa che tali disturbi vanno a innestarsi su una condizione di profonda immaturità affettiva ed etica, strettamente connessa con una spiccata tendenza alla pedofilia. Questo complesso quadro patologico configura una vera e propria infermità psichica, idonea a pregiudicare in maniera rilevante, anche se non del tutto, il comportamento dell'imputato, non solo sul piano cognitivo e affettivo, ma anche e soprattutto sul piano del funzionamento interpersonale e del controllo degli impulsi. Questo risulta in indissolubile rapporto causale con i due omicidi. Da qui il riconoscimento del vizio parziale di mente. La Corte procede poi alla valutazione del secondo motivo d'appello da parte della difesa dell'imputato, cioè il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di omicidio e quelli ad esso connessi. Discostandosi dal giudizio dei primi giudici, l'organo giudicante afferma che al momento dell'omicidio di Simone Allegretti, l'idea di poter uccidere ancora albergava già nella mente di Chiatti. Un'eventualità del genere è dimostrata da vari aspetti; il primo è dato dai messaggi inviati alle forze dell'ordine, in cui l'assassino afferma che ammazzerà di nuovo; il secondo quando, in occasione dei colloqui con i periti processuali, alla domanda riguardante la possibilità di uccidere ancora qualora uscisse di galera, egli afferma "dipende". Ciò sta a dimostrare che l'imputato sa che sulla spinta di intense e non elaborabili situazioni conflittuali può tornare ad uccidere. Quindi la Corte ritiene che le due esecrabili imprese criminose commesse dal Chiatti possono dirsi espressione di un programma delittuoso identico: quello di risolvere i suoi "problemi", anche a costo di sacrificare alla risoluzione di questi una o più vite umane. Infine l'organo giudicante sostiene, da un lato, che l'esclusione della premeditazione non può, quanto meno in via di regola, comportare ineluttabilmente, come invece mostra di ritenere al prima Corte, l'esclusione del vincolo della continuazione, ma il problema deve essere risolto caso per caso; dall'altro, che nessuna incompatibilità è prevista tra l'istituto giuridico previsto dall'art. 81 del codice penale ed il riconosciuto vizio parziale di mente, in quanto l'unicità del disegno criminoso implica una preventiva elaborazione di un piano criminoso e quindi un'attività intellettuale consentita anche a chi è solo in parte capace di intendere e di volere. Per quanto riguarda il movente degli omicidi, la prima Corte, sulla scorta delle conclusioni del consulente del P.M. Andreoli, afferma che i due eventi hanno caratteristiche che sono assolutamente identiche, in quanto dovuti al piacere sessuale che l'atto di uccidere procurava al Chiatti (fatto peraltro emerso soltanto nei colloqui avuti con l'esperto in questione). I giudici di secondo grado, al contrario, ritengono i due episodi sensibilmente diversi. Nel primo omicidio la morte è causata da asfissia, con secondaria ininfluente emorragia dovuta alla ferita da arma da taglio, per il secondo, invece, si deve parlare di morte per emorragia con secondaria ininfluente emorragia, quindi ritengono assente la motivazione di sadismo sessuale alla base dei delitti. La Corte ritiene inoltre di dover prevedere per l'imputato il riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla base di diverse considerazioni: la collaborazione nella ricostruzione degli omicidi, non dovuta ad esigenze di convenienza processuale, in quanto ciò gli è valso la contestazione di quasi tutte le circostanze aggravanti; il vissuto di Chiatti, soprattutto le angherie e le verosimili attenzioni morbose subite in orfanotrofio, la solitudine e l'ostilità dell'ambiente familiare; i traumi collegati alla "diversità sessuale" dell'imputato, ricollegabili alla vittimizzazione sessuale subita nell'infanzia ed il fatto che egli sia incensurato. Relativamente alle circostanze aggravanti la Corte, allineandosi al giudizio dei primi giudici, ritiene sussistente l'aggravante prevista dall'art. 576 n. 5 del codice penale, il quale prevede la pena dell'ergastolo se l'omicidio si verifica nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 519, 520, 521 del codice penale (articoli ora abrogati dalla legge n. 66/1996), quella dei motivi abbietti ex art. 577 n. 4, relativamente però al solo omicidio di Lorenzo Paolucci. I giudici di secondo grado ritengono al contrario assenti i requisiti per l'applicazione dell'aggravante delle sevizie e della crudeltà, visto che prolungata attività offensiva del Chiatti era dovuta alla sua esigenza di certezza che il piano criminale fosse effettivamente compiuto. In base a questi rilievi, cioè della contestazione dell'aggravante dei motivi abbietti e quella prevista dall'art. 576 n. 5 del codice penale, da un lato, del riconoscimento del vizio parziale di mente e delle circostanze attenuanti generiche, dall'altro, la Corte ritiene opportuno procedere al bilanciamento tra diminuenti e aggravanti in esame. I giudici di secondo grado motivano, inoltre, la ragione della mancata applicazione della diminuzione della pena conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato da parte dei difensori di Chiatti, affermando che sono state confermate le aggravanti che comporterebbero la pena dell'ergastolo, seppur in concreto bilanciate con la diminuzione di pena prevista della seminfermità e dalla concessione delle attenuanti generiche. Sulla base di tutto quanto detto, la Corte d'Assise d'Appello di Perugia, condanna Luigi Chiatti a trent'anni di reclusione e la misura di sicurezza predetta, confermando le pene accessorie previste in primo grado e le statuizioni civili. La prima sezione penale della Corte di Cassazione il 4 Marzo 1997 ha confermato in pieno la decisione della suddetta Corte, ritenendo pertanto Chiatti seminfermo di mente e mettendo la parola fine alla vicenda del "mostro di Foligno".

Cerca nel Sito
 
Casi irrisolti
il delitto di cogne  [...]
30 gennaio 2002: un bambino di appena tre anni [...]

francesco pappalardi
il 5 giugno del 2006, alle ore 18,40, francesco [...]

madeleine mccann
madeleine mccann scompare il 3 maggio 2007 da praia [...]

il giallo di via poma [...]
roma, 11 gennaio 2007 dopo sedici anni e mezzo gli [...]
 

Entra nella community di Serial Killer e lascia messaggi sul nostro Guestbook.


ATTENZIONE! Da oggi puoi seguirci anche su FaceBook e Twitter e interagire con noi tramite questi popolari social network. Buona visione


spacer
spacer
spacer
(C) Copyright 2010 by Serial Killer Cult ® - P.I. 90022850508