Il brevetto d'invenzione è la forma di protezione più efficace e duratura concessa a quei trovati che hanno un alto grado di innovazione, anche se la soluzione adottata può essere poi piuttosto semplice. Ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto e, come tutti i brevetti, non può essere rinnovato alla scadenza. Possono costituire oggetto di brevetto i prodotti, i procedimenti produttivi, le varietà vegetali, mentre non sono brevettabili (art. 12 L.I.) le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni in quanto tali. Al di là della statica definizione legislativa riuscire a comprendere che cosa possa essere brevettabile come invenzione, richiede molto studio e molta pratica, anche se in modo sintetico si è soliti dire, con una definizione che soddisfa ben poco, che l’invenzione rappresenta una soluzione innovativa a un problema tecnico mentre il modello di utilità rappresenta una modifica migliorativa ad oggetti esistenti. Il trovato inventivo per essere brevettabile deve poi soddisfare altri requisiti che sono: novità, novità intrinseca (originalità), industrialità, liceità. Per ottenere un brevetto di invenzione occorre preparare la documentazione necessaria e pagare le relative tasse. NORMATIVA: R.D. 29.06.1939 n. 1127.
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